Codice di procedura civile (Germania)

Dati di base
Titolo: Codice di procedura civile
Abbreviazione: ZPO
Tipo: Legge federale
Scopo: Repubblica federale Tedesca
Questioni legali: Diritto processuale civile , diritto processuale
Riferimenti : 310-4
Versione originale da: 30 gennaio 1877
( RGBl. P. 83)
Efficace su: 1 ottobre 1879
Nuovo annuncio da: 5 dicembre 2005
( Foglio federale della legge I p. 3202 ,
ber. 2006 I p. 431 ,
ber 2007 I p. 1781 )
Ultima modifica di: Art. 34 G del 10 agosto 2021
( Foglio federale I p. 3436, 3451 )
Data di entrata in vigore
dell'ultima modifica:
1 gennaio 2024
(art. 137 G del 10 agosto 2021)
GESTITA : C199
Collegamento web: Testo della legge
Si prega di notare la nota sulla versione legale applicabile .

Il Codice di procedura civile tedesco (abbreviato ZPO ; nel caso di diritto comparato : dZPO) disciplina la procedura giudiziaria nei procedimenti civili ed è entrato in vigore nella prima versione il 1 ottobre 1879 come parte degli Atti di giustizia del Reich . In linea di principio, include tutte le disposizioni relative alle questioni di contenzioso civile. Poche questioni sono trattate in altre leggi e regolamenti. Inoltre, sono per la giurisdizione e la struttura interna dei tribunali , la legge sulla magistratura e per l'esecuzione delle decisioni giudiziarie legge in materia di preclusione e sequestro per nome.

Nelle controversie familiari e matrimoniali , ai sensi del § 113 FamFG, alcune parti della ZPO si applicano di conseguenza .

Lo ZPO entra quindi in gioco principalmente nelle controversie legali civili. In quanto "madre di tutte le norme procedurali", tuttavia, le disposizioni sulle procedure in altri rami della giurisdizione fanno spesso riferimento a parti della ZPO, ad esempio nella legge sul tribunale del lavoro , nella legge sulla corte sociale e nel codice del tribunale amministrativo .

Anche nel codice di procedura penale, l' articolo 37 del codice di procedura penale rinvia alle norme del codice di procedura civile per la procedura di notificazione.

Diritto processuale civile

Poco appare nella ZPO sulle massime essenziali del processo .

La procedura si articola in due sezioni: la procedura di giudizio e la procedura di preclusione . In procedura di riconoscimento sul lamentato dalla ricorrente pretesa deciso. Nei procedimenti di esecuzione viene eseguita la sentenza o qualsiasi altro titolo esecutivo.

Struttura e concezione

La normale procedura di giudizio (§§ 253 - 510b ZPO) è la norma nella procedura di indagine. Inoltre, c'è il documento , disegno di legge di scambio e processo di controllo come un particolare tipo di processo (§§ 592 - 605a) e come una procedura per la protezione giuridica provvisoria la procedura per il rilascio di un arresto o un provvedimento inibitorio (§§ 916-945 ZPO), anch'esso inserito in una procedura conoscitiva e il pignoramento è strutturato, ma è sistematicamente erroneamente disciplinato dallo ZPO nel libro 8° sul pignoramento. Inoltre, esiste la procedura di sollecito (§ 688 - 703d ZPO), che offre la possibilità di creare un titolo esecutivo in modo rapido e semplice in caso di richieste di pagamento di una determinata somma di denaro, ma solo uno nei casi in cui l'oggetto convenuto rappresenta una forma speciale di avvio del procedimento di giudizio. La ZPO emana anche regolamenti sui procedimenti arbitrali (sezioni 1025-1066), in cui i tribunali statali agiscono solo parzialmente.

Oltre alle disposizioni sulla procedura di primo grado, lo ZPO contiene norme sui rimedi legali di ricorso , revisione , reclamo e reclamo legale (§§ 511 - 577 ZPO) e sulla ripresa della procedura (§ 578 - 591 ZPO ).

In termini di tipologie di azione, il diritto processuale civile nelle ZPO prevede l' azione di esecuzione , l' azione di accertamento , l' azione di accertamento cautelare e l' azione strutturale .

La legge sull'esecuzione è regolata nell'ottavo libro della ZPO. La ZPO si occupa dell'esecuzione forzata da parte del creditore individuale. La totale esecuzione da parte della totalità dei creditori, però, non disciplina la ZPO, ma il codice fallimentare . La legge sull'esecuzione forzata della ZPO si articola in disposizioni generali, una sezione sull'esecuzione forzata per crediti pecuniari e una sezione sull'esecuzione forzata per ottenere la consegna delle cose e per ottenere atti od omissioni. L'esecuzione forzata di crediti pecuniari distingue tra preclusione in beni mobili, vale a dire da un lato in beni materiali e dall'altro in crediti e altri diritti patrimoniali, e preclusione in beni immobili, per cui in quest'ultimo caso la ZPO regola solo parzialmente e attraverso la legge sull'asta di preclusione e amministrazione controllata è integrata.

L' atto di introduzione al codice di procedura civile (EGZPO) contiene, oltre ad alcune disposizioni marginali, soprattutto disposizioni transitorie, che sono state determinate in particolare dalla legge di riforma della procedura civile del 27 luglio 2001 e dal passaggio al euro .

Schema di legge

Il sommario della ZPO risulta nel seguente elenco:
Libro 1 - Regole generali

  1. piatti
  2. feste
  3. procedura

Libro 2 - Procedura di primo grado

  1. Procedimenti dinanzi ai tribunali regionali
  2. Procedimenti dinanzi ai tribunali locali

Libro 3 - Appello

  1. vocazione
  2. Revisione
  3. rimostranza

Libro 4 - Ripresa della procedura
Libro 5 - Processo di documenti e cambiali
Libro 6 - Procedura di valutazione del campione

In precedenza : il procedimento in materia di famiglia ha cessato di esistere il 1 settembre 2009 e si applica solo ai vecchi procedimenti; è ora regolamentato nel FamFG

  1. Regole generali per i procedimenti in materia matrimoniale
  2. Regole generali per i procedimenti in altre questioni di famiglia
  3. Procedure in caso di divorzio - e questioni consequenziali
  4. Procedure di annullamento e di accertamento dell'esistenza o meno del matrimonio
  5. Procedimenti in materia di minori
  6. Procedimenti di mantenimento
  7. Procedura in materia di unione civile

Libro 7 - Procedura di sollecito
Libro 8 - Preclusione

  1. Regole generali
  2. Preclusione su crediti pecuniari
  3. Preclusione per ottenere la consegna delle cose e per ottenere atti od omissioni
  4. Affidavit e detenzione (non più efficaci dal 1 gennaio 2013; vedi ora §§ 802a - 802l; § 882b - 882h)
  5. Arresto e ingiunzione

Libro 9 - Procedura di avviso pubblico è uscito il 1 settembre 2009 ed è ora regolato nel FamFG.
Libro 10 - Procedura di arbitrato

  1. Regole generali
  2. Accordo di arbitrato
  3. Formazione del tribunale arbitrale
  4. Competenza del tribunale arbitrale
  5. Esecuzione del procedimento arbitrale
  6. Aggiudicazione e chiusura del procedimento
  7. Appello contro il lodo arbitrale
  8. Requisiti per il riconoscimento e l'esecuzione dei lodi arbitrali
  9. Processo giudiziario
  10. Tribunali arbitrali non contrattuali

Libro 11 - La cooperazione giudiziaria nell'Unione europea

  1. Consegna secondo il regolamento (CE) n. 1348/2000
  2. Assunzione delle prove ai sensi del Regolamento (CE) n. 1206/2001
  3. Assistenza legale ai sensi della direttiva 2003/8/CE
  4. Titolo esecutivo europeo ai sensi del regolamento (CE) n. 805/2004
  5. Procedura europea d'ingiunzione di pagamento ai sensi del Regolamento (CE) n. 1896/2006
  6. Procedura europea per le controversie di modesta entità ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007

Riferimenti normativi europei

Il diritto processuale civile è tradizionalmente diritto (nazionale) autonomo.

Tuttavia, a causa della crescente rete economica dovuta alla base giuridica dell'articolo 61 (c) in combinato disposto con l'articolo 65 del trattato CE , il diritto derivato europeo della CE (cfr. diritto di procedura civile internazionale (CE) ) sta svolgendo un ruolo sempre più ruolo importante nel settore della cooperazione giudiziaria in materia civile. In materia di diritto processuale civile sono state emanate le seguenti ordinanze :

Guarda anche

letteratura

Storia di origine

  • Karl Hahn , Eduard Stegemann (ed.): L'intero materiale sulle leggi di giustizia del Reich . 2a edizione. nastro 2 : Materiali sul codice di procedura civile . Scientia-Verlag, Aalen 1983, ISBN 3-511-06983-1 (nuova stampante dell'edizione berlinese del 1881.).

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link internet

Evidenze individuali

  1. Art. 111 FGG-RG
  2. Peter-Andreas Brand, Problemi attuali nelle controversie di diritto civile con riferimento straniero - Giurisdizione, servizio e applicazione. In: Humboldt Forum Recht (HFR), 22-2007, in linea .
  3. Testo del regolamento (CE) n. 44/2001 del 22 dicembre 2000 sulla competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (PDF; 188.6 kB) .
  4. Testo del Regolamento (CE) n. 2201/2003 del 27 novembre 2003 sulla competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e dei procedimenti in materia di responsabilità genitoriale (PDF; 231.2 kB) .
  5. Testo del regolamento (CE) n. 1393/2007 del 13 novembre 2007 relativo alla notificazione e alla comunicazione degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile e commerciale negli Stati membri ("Notificazione degli atti") e che abroga il regolamento (CE) n. 1348 / 2000 del Consiglio (PDF; 15,5 MB) .
  6. Testo del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, sulla cooperazione tra gli organi giurisdizionali degli Stati membri nell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale (PDF; 100 kB) .
  7. Testo del Regolamento (CE) n. 805/2004 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 21 aprile 2004, relativo all'introduzione di un titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati (PDF; 180 kB) .
  8. Testo del Regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 relativo all'introduzione di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (PDF; 35.4 MB) .
  9. Testo del Regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 luglio 2007 relativo all'introduzione di una procedura europea per le controversie di modesta entità (PDF; 7.6 MB) .