Atto integrativo di diritto penale

Dati di base
Titolo: Legge che integra il codice penale
Titolo breve: Atto integrativo di diritto penale
Abbreviazione: ragnatela
Genere: Legge della Repubblica
Scopo: Repubblica Democratica Tedesca
Emesso sulla base di: Art. 112 frase 1 6. Gruppo 2. Var VerfDDR (1949/55)
Materia legale: Diritto penale
Riferimenti : ZB 20049 a / 78 BArch
Emesso il: 11 dicembre 1957 (Journal of Laws of I p. 643)
Efficace su: 1 febbraio 1958
Ultima modifica di: 17 aprile 1963
Scadenza: 1 luglio 1968
Si prega di notare la nota sulla versione legale applicabile .

La legge che integra il codice penale (Legge di integrazione del diritto penale) è stata approvata nella RDT l' 11 dicembre 1957 ed è entrata in vigore il 1 ° febbraio 1958 . Come "supplemento", la legge conteneva modifiche essenziali alla forma modificata del codice penale del Reich . Come parte essenziale di un programma d'azione deciso nella 33a sessione del Comitato Centrale del SED , ha introdotto i nuovi tipi di condanna condizionale punitiva , censura pubblica e pericolosità per la società nel diritto penale.

Ulteriori modifiche alla legge di modifica del diritto penale:

  • Introduzione di undici crimini di Stato
  • Introduzione di un diritto penale militare sostanziale
  • Modifica della legge per la protezione del commercio interno tedesco
  • Abrogazione della legge per la protezione della proprietà pubblica (VESchG) del 1952
  • Introduzione della partecipazione estesa dei giudici laici ai procedimenti penali al di fuori dell'udienza principale.
  • La sezione 8 ha escluso il perseguimento penale per reati minori se l'atto non costituiva una minaccia per la società socialista in assenza di conseguenze dannose . Ciò ha effettivamente invalidato il § 175 del codice penale, poiché la Corte della Camera di Berlino (Est) ha stabilito che "tutti i reati che rientrano nella vecchia versione del § 175 dovrebbero essere ampiamente utilizzati a causa della loro insignificanza" .

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Prove individuali

  1. Articolo 112, frase 1 della Costituzione tedesca (1949/55): “La repubblica ha il diritto di legislazione esclusiva su (...) diritto civile, diritto penale, costituzione dei tribunali e procedimenti giudiziari; (...). "